LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
A seguito delle modifiche apportate al sistema delle compensazioni fiscali, a decorrere dal 2010, la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale e per importi superiori a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; qualora il credito IVA sia di importo pari o inferiore a € 10.000 oppure si voglia compensare IVA con IVA non è prevista alcuna limitazione alla compensazione.
Ora, con il Provvedimento 21.12.2009 e con Risoluzione 22.12.2009, n. 286/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità da seguire ed i relativi termini per poter utilizzare il credito IVA nel mod. F24.
I modd. F24 trasmessi all’Amministrazione finanziaria saranno sottoposti ad una serie di controlli, a seguito dei quali possono essere “scartati” al verificarsi di alcune situazioni tra cui si cita ad esempio la mancata presentazione “preventiva” della dichiarazione annuale, o dell’istanza trimestrale da cui emerge il credito IVA, per la compensazione di importi IVA superiori a € 10.000 oppure la presentazione “preventiva” della dichiarazione annuale priva del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato, per la compensazione del credito IVA di importi superiori a € 15.000.
Al fine di individuare il soggetto in capo al quale è maturato il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale/istanza trimestrale, utilizzato in compensazione da un soggetto diverso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici identificativi “61”) denominato “soggetto aderente al consolidato” e “62”) denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito”: in particolare quest’ultimo codice va utilizzato in tutti gli altri casi in cui il soggetto in capo al quale è maturato il credito IVA è diverso dall’utilizzatore (ad esempio, la società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata, relativo al periodo d’imposta precedente a quello in cui è posta in essere l’operazione straordinaria).
Quindi i codici “61” o “62” dovranno essere indicati nella sezione “Contribuente” del mod. F24 nel campo “codice identificativo” mentre nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” dovrà essere indicato altresì il codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce.
UFFICIO FISCALE. DOTT. M. CIVITA
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