LE SRL A RISTRETTA BASE SOCIETARIA:
PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEI MAGGIORI UTILI ACCERTATI
Nelle società di persone il principio di trasparenza fa sì che il reddito prodotto sia assoggettato a tassazione in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione mentre di norma nelle società di capitali vi è un autonoma soggettività tributaria del reddito prodotto in capo alla società ed in capo ai soci invece si realizza all’atto dell’effettiva percezione degli utili, secondo il principio di cassa.
Quindi mentre nelle società di persone il maggior reddito accertato è automaticamente imputato ai soci, nelle società di capitali l’accertamento effettuato nei confronti della società non dovrebbe comportare conseguenze dirette sui soci, anche se, negli ultimi anni, tale principio è stato ripetutamente disatteso in quanto in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Così recita la sentenza della Corte di Cassazione del 15.2.2008, n. 3896:
“… nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo a differenza di una società di persone – una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto – la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci”.
Pertanto, la presenza di un ridotto numero di soci, che comporta l’esistenza di rapporti particolarmente stretti tra gli stessi nonché una maggiore conoscenza degli affari della società, fa scattare la presunzione che, in caso di accertamento di utili extracontabili, questi siano imputabili ai soci presumendo che, data la natura quasi familiare della società, non potendo il socio ignorare la realizzazione di utili extracontabili da parte della società, lo stesso abbia partecipato alla loro distribuzione.
Anche se non è chiaro qual è il limite numerico di soci al di sotto del quale la società è qualificata
“a ristretta base sociale” vi sono stati alcuni casi esaminati dalla Cassazione e sono risultate “a ristretta base sociale” le società i cui soci sono padre (socio legale rappresentante), madre e 4 figli, le società con 5 soci (di cui 2 tra loro fratelli), le società con 5 soci, le società con 4 soci o le società con 2 soci.
In merito all’esercizio in cui gli utili extracontabili (accertati) si presumono distribuiti ai soci, la Cassazione ha affermato più volte che gli stessi devono essere imputati nello stesso esercizio in cui avrebbero dovuto essere contabilizzati, mancando una delibera assembleare “ufficiale” che ne disponga la distribuzione.
E’ chiaro che contro tali presunzioni semplici è ammessa la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli stessi utili exta-contabili sono stati accantonati dalla società ovvero reinvestiti oppure attribuiti soltanto ad alcuni soci o ancora dimostrare che la presenza di un ridotto numero di soci non si è tradotta in una maggiore conoscibilità degli affari societari.
Nell’ambito della sentenza 17.6.2009, n. 14046 la Cassazione indica però che è necessario siano indicati esplicitamente gli “elementi concreti” sulla cui base è stato fondato l’accertamento e da tale sentenza si può desumere un primo segnale di svolta dell’orientamento giurisprudenziale che, se sarà confermato in futuro, potrebbe incrinare il consolidato principio dell’automatica operatività della presunzione in esame.
UFFICIO FISCALE. DOTT. M. CIVITA