Come noto a partire dal 2008 le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono differenziate in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo, quindi dal prossimo anno, per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, ci saranno due diversi modi di calcolare l’IRAP.
Per le società di capitali la base imponibile è determinata esclusivamente in base al bilancio mentre per le imprese individuali e le società di persone si fa riferimento a componenti positivi e negativi di natura fiscale. Tali soggetti, se in contabilità ordinaria, hanno la possibilità di optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del bilancio.
Per effetto delle novità in materia di IRAP introdotte, dal 2008 è ora previsto che la base imponibile IRAP delle società di capitali e degli enti commerciali equiparati rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili mentre per le imprese individuali e le società di persone la base imponibile è “modellata sulla base delle medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte sui redditi”.
Le nuove modalità di determinazione dell’IRAP riguardano le snc, sas e le società ad esse equiparate e le persone fisiche residenti titolari di reddito d’impresa.
I soggetti, se in contabilità ordinaria, possono scegliere di adottare la modalità di determinazione prevista per le società di capitali (valori di bilancio) determinando la base imponibile IRAP prescindendo dai “valori fiscali”.
Vi sono componenti che per espressa previsione non sono comunque deducibili e cioè:
● i costi del personale dipendente ed assimilato;
● i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
● gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
● la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto;
● le perdite su crediti;
● l’ICI.
L’opzione per la determinazione dell’IRAP così come disciplinato per le società di capitali per avere effetto per il triennio 2008-2010, scadeva il 31.10.2008; chi non avesse ritenuto di effettuarla potranno eventualmente esercite e l'opzione entro l’1.3.2009 con effetto per il triennio 2009-2010.
In particolare, oltre al fatto che l’opzione è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria, è stato precisato che:
● non ha rilevanza se la contabilità ordinaria è tenuta per scelta o per obbligo;
● l’opzione va esercitata utilizzando l’apposito modello “COMIRAP”;
● l’opzione è irrevocavibile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
● in caso di revoca dell’opzione precedentemente comunicata, è obbligatoria la determinazione dell’IRAP con il metodo fiscale (art. 5-bis) per almeno un triennio;
● per effetto del vincolo triennale dell’opzione, il contribuente è obbligato a mantenere per lo stesso periodo il regime di contabilità ordinaria.
Occorre puntualizzare che a seconda del soggetto può essere più conveniente l’uno o l’altro metodo, ma per saperlo è necessario effettuare un calcolo sulla base dei bilanci già chiusi.
Data la complessità del calcolo, è opportuno affidarsi al proprio Assistente fiscale, il quale ha tutti gli strumenti per effettuare il calcolo di convenienza.
È bene, comunque, ricordare che la convenienza dipende anche dalle prospettive future che potrebbero modificare le condizioni economiche della società.
|