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Redditometro

 
Nell’ambito delle misure previste per rafforzare l’attività volta a contrastare l’evasione fiscale, la c.d. “Manovra d’estate” relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria.

Da quanto sopra si può desumere l’intento del Legislatore di procedere ad un utilizzo più intenso del c.d. "redditometro", finalizzato al “recupero” di maggiori imponibili e di conseguenza di maggiori entrate per l’Erario.
Lo strumento accertativo in esame si fonda sul principio in base al quale a fronte di una determinata spesa (ad esempio, acquisto e/o manutenzione di un determinato bene/servizio)corrisponde necessariamente un reddito per poterla sostenere.
L’utilizzo del redditometro per la determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente persona fisica può essere utilizzato dall’Ufficio solo se:
● l’incongruità tra reddito dichiarato e reddito presunto risultante dall’applicazione del redditometro viene     riscontrata per 2 o più esercizi consecutivi;
● e se il reddito presunto si discosta per almeno un quarto (25%) dal reddito dichiarato.


Per quanto riguarda le modalità con le quali viene calcolato il reddito presunto, si rammenta che l'applicazione del redditometro prevede la preventiva verifica della disponibilità in capo al contribuente di una serie di beni e servizi, considerati indicatori di capacità contributiva compresi nelle seguenti categorie:
● aeromobili imbarcazioni autoveicoli altri mezzi di trasporto a motore;
● assicurazioni (*);
● collaboratori familiari (**);
● cavalli residenze principali e secondarie.
(*) Escluse le assicurazioni relative ai veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro infortuni e malattia.
(**) Non vanno considerati i soggetti addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.
Ad ogni singolo bene o servizio sono associati un importo (che, in determinate circostanze, può essere proporzionalmente ridotto, ad esempio nell'ipotesi di utilizzo del bene solo per alcuni mesi dell'anno) e un coefficiente.


Ai fini in esame i beni sopra considerati devono risultare “nella disponibilità” del soggetto considerato quindi significa che gli stessi non devono necessariamente essere posseduti dal contribuente ma è sufficiente che lo stesso sia nella condizione di poterli utilizzare o di farli utilizzare a terzi ovvero risulti il sostenitore (in tutto o in parte) delle relative spese.
Spetta quindi al contribuente il c.d. “onere della prova”, ossia la dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Già con la Circolare 14.8.81, n. 27, il Ministero delle Finanze esortava gli Uffici a tener conto di ulteriori elementi quali la partecipazione a viaggi o crociere, l’iscrizione a club esclusivi, il sostenimento di elevate spese correnti, ad esempio, per l’iscrizione a scuole private molto costose o per l’affitto di alloggi di particolare pregio, ecc...

L’Amministrazione finanziaria indirizzerà prioritariamente la propria attività ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva e particolare attenzione verrà data ai soggetti segnalati nelle liste selettive riguardante i soggetti che hanno immatricolato nel 2003 determinate tipologie di autovetture a fronte di un “reddito complessivo netto convenzionale” non coerente con il reddito dichiarato per almeno un quarto nel biennio 2002-2003 e anche i soggetti che nel biennio 2002-2003 hanno dichiarato imponibili incongruenti rispetto alle spese risultanti da atti stipulati e registrati nel periodo 2003-2007 aventi ad oggetto determinati beni (terreni, fabbricati, veicoli, aziende, conferimenti di denaro, ecc...).

Scarica la versione in pdf UFFICIO FISCALE. CIVITA M.
 
 
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