Si segnala questa sentenza della Corte di Cassazione, Sentenza n. 2619/2014
“Il Conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all’atto di riconsegna dell’immobile, ha l’onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all’inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all’uso dedotto in contratto.”