Il D.lgs. 29/2017 sulle norme relative ai MOCA (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti), introduce l’obbligo di registrazione entro il 31/7/2017. In particolare, l’articolo 6 prevede un obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di produzione, vendita ed utilizzo (di cui al regolamento CE n. 2023/2006), posti sotto il controllo degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
La suddetta comunicazione va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio, in riferimento alla sede operativa dello stabilimento dove viene svolta l'attività; lo Sportello invierà poi la comunicazione alla Autorità Sanitaria Competente.
L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.
Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale