In particolare:
a) è fatto *obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto*, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono *sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo* che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
La violazione delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, nel caso di violazione commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le Regioni non possono derogare a tali prescrizioni e possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.
Notare che mentre nella versione iniziale si sospendevano "le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati", in quella nuova lo stop riguarda solo "l'attivita' del ballo". Le discoteche e locali simili, dunque, possono rimanere aperte limitandosi a svolgere altre attivita', come la ristorazione ad esempio.
E tra le attivita' interessate dal divieto di ballo vengono anche citate quelle che si svolgono "in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.