La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 dal 1° gennaio 2019 ha soppresso il SISTRI e dell'obbligo di versare i contributi previsti ed al tempo stesso ha posto un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Decreto Milleproroghe 2018 non ha previsto la proroga della sospensione del SISTRI al 2020 ragion per cui il 31 dicembre 2018 terminerà il periodo transitorio previsto dal DL n. 101/2013 e prorogato negli ultimi anni.
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è rinviato fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Confermato dal testo del decreto Milleproroghe il rinvio del SISTRI al 2018, mentre si avvicina al scadenza per la presentazione del MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale: il termine è il 30 aprile, che cade di domenica, quindi la scadenza slitta al 2 maggio.
Si ricorda che il pagamento del contributo SISTRI è da effettuare entro il 30 aprile 2016 e che l’obbligo riguardasolo i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci addetti.
Il contributo in questione (che non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente) dovrà essere versato perogni unità locale nella quale si producono rifiuti pericolosi, e viene calcolato in base alnumero degli addetti presentipresso ogni unità locale stessa.
Con l’entrata in vigore della Green Economy, dal 2 febbraio 2016, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività con codici ATECO: 96.02.01 (acconciatori), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuatori/piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.10.03* (aghi, siringhe ed oggetti taglienti ecc), assolvono all'obbligo di presentazione del MUD, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 che conferma il modello già utilizzato per la dichiarazione del 2015. Anche la logica e le modalità di compilazione rimangono immutate rispetto all’anno precedente e come ogni anno la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile
Dal 1° giugno 2015 è entrato in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo:
• la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
• se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
Il Comitato Nazionale Gestori con circolare n. 437 del 29 maggio 2015 ha chiarito che l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, prodotti dalla propria attività ha l'obbligo d'iscrizione all’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI nella categoria 2-bis (trasporto rifiuti c-proprio) di cui al Dm 120/2014 entro il 30/06/2015.
Alleg.to:
Circolare nr. 437 del 29-05-2015 Ministero dell’Ambiente (Albo Gestori Ambientali)
Si fa seguito alle tanti circolari sull'argomento, per segnalare che sicuramente sarà rinviato dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015, il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni concernenti l'omissione dell’iscrizione al Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)e del pagamento del contributo annuale.